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CAR LUCA | Vertenza

Gela: «Licenziamento illegittimo», Guastella si oppone al provvedimento deciso dall’amministratore giudiziario


di Redazione

Gela: «Licenziamento illegittimo», Guastella si oppone al provvedimento deciso dall’amministratore giudiziario
attualità
19 Giu 2020

«Licenziamento illegittimo». Michele Guastella, manager dell’area Marketing e comunicazione del gruppo Lucauto (Car Luca Srl), lo aveva annunciato nei giorni scorso e oggi rende noto di aver dato mandato a un legale, l’avvocato Francesco Castellano, specializzato in diritto del Lavoro, al fine di impugnare il licenziamento sancito con lettera del 20 maggio scorso ricevuto dalla società di dipendenza, in atto in amministrazione giudiziaria per la nota inchiesta giudiziaria. Risoluzione del rapporto di lavoro, del dipendente “già sospeso ex art. 56 d.lgs. 159/2011, ritenendolo inidoneo alla prosecuzione del rapporto, a causa dell’assenza dell’imprescindibile elemento fiduciario con la società in amministrazione giudiziaria. La risoluzione trova fondamento anche nell’art. 35, d.lgs. 159/2011 che sancisce il divieto, per l’amministrazione giudiziaria, di avvalersi di collaboratori che siano legati da rapporti di parentela con gli indagati. Invero, in considerazione del Suo legame familiare e fiduciario con il signor G.F.”.

«Il suindicato provvedimento espulsivo – scrive il legale – è stato impugnato per i seguenti motivi in fatto e in diritto: Guastella Michele, alle dipendenze della Car Luca Srl, in virtù del contratto di lavoro a tempo indeterminato, dalla nomina dell’amministrazione giudiziaria relativamente al Procedimento penale R.G.N.R.2952/2015 R. – G.I.P. 1921/2016 – ha regolarmente eseguito la propria attività lavorativa presso la Car luca Srl e non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di sospensione del rapporto di lavoro a seguito della nomina dell’amministrazione giudiziaria in capo alla stessa Società datoriale. Diversamente, l’amministratore giudiziario, il 2 luglio 2019 attribuiva al Guastella ulteriore mansione, rispetto all’inquadramento contrattuale, quale addetto all’apertura e chiusura dei locali commerciali mediante la consegna delle chiavi di accesso ai medesimi locali, chiedendo, altresì, di eseguire mansioni e prestazioni lavorative aggiuntive etero-determinate. Ancora, in data 19 dicembre del 2019 il signor Guastella veniva nientemeno sottoposto – da parte dell’amministratore giudiziario – ad un procedimento disciplinare che si concludeva senza alcun provvedimento disciplinare; a e ciò per buona fede contrattuale nell’esecuzione delle prestazioni lavorative del lavoratore. L’etero-determinazione datoriale manifestata ulteriormente mediante i due fondamentali poteri datoriali come summenzionati, nonché la controprestazione della retribuzione ricevuta regolarmente dal Guastella, anche durante il periodo di gestione d’impresa dell’amministratore giudiziario e fino all’illegittimo provvedimento espulsivo, hanno cristallizzato la inconfutabile e manifesta volontà dell’Ufficio del GIP del Tribunale di Caltanissetta e dell’amministratore giudiziario di confermare e proseguire nei termini di legge il rapporto di lavoro subordinato con il signor Michele Guastella».

«Tutto quanto – scrive il legale – ripetiamo, fino al perturbante momento in cui l’amministratore giudiziario ha inaspettatamente notificato il recesso dal rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore dipendente Guastella. Una corretta attività di ermeneutica giuridica, una doverosa e attenta attività di mediazione tra la ratio legis (codice antimafia) e il caso concreto, rilevano la non corretta e falsa applicazione della disposizione normativa ex art. 35 comma 3 del decreto legislativo 159/2011, quale illegittimo motivo di risoluzione unilaterale e/o provvedimento espulsivo a danno del mio cliente. Guastella non era un collaboratore scelto dall’amministratore giudiziario secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 3 del Codice Antimafia, ma piuttosto un lavoratore dipendente già contrattualizzato a tempo indeterminato e, pertanto, non poteva essere licenziato. La norma, infatti, impone un preciso divieto in capo a determinati soggetti di assumere funzioni ausiliari e di collaborazione con la società sottoposta alla misura secondo quanto previsto dal decreto legislativo in questione (codice antimafia). Nel caso che ci occupa, il signor Guastella, quale lavoratore dipendente della Car Luca Srl, non può in alcun modo rientrare nelle limitazioni di natura soggettiva previste dal richiamato Codice Antimafia».

«Aspetto ulteriormente grave, e preclusivo della libertà e della dignità professionale, sociale e occupazionale del signor Guastella, rileva che il G.F., quale soggetto richiamato a fondamento della comunicazione di licenziamento, non risulta assumere funzioni datoriali, di governance o di proprietà capitaria in capo alla Carl Luca Srl quale datore di lavoro del dipendente Guastella».
L’inesistente sinallagma funzionale tra la posizione del signor G.F e – che non è datore di lavoro e non ha quote di partecipazione nella Car Luca Srl – e la posizione professionale del Guastella, quale dipendente subordinato della medesima Società, determinano altresì la illegittimità del provvedimento di licenziamento e delle relative motivazioni a sostegno.
Non meno importante, il licenziamento risulta nullo e ritorsivo e ciò per mancata allegazione del provvedimento del Tribunale di Caltanissetta Sez. Gip, giustificativo del provvedimento espulsivo, e ciò in violazione del diritto di difesa garantito costituzionalmente».

Insomma si apre una controversia legale ampiamente annunciata, sulla quale sarà il giudice a pronunciarsi.


Redazione
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